Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34190 - pubb. 28/01/2026

Il Tribunale di Vicenza sulla durata massima delle misure protettive nella composizione negoziata

Tribunale Vicenza, 31 Dicembre 2025. Est. Limitone.


Composizione negoziata della crisi – Misure protettive – Termine di 240 giorni – Inderogabilità – Individuazione dello strumento di composizione della crisi – Misure protettive ulteriori – Ammissibilità



Nella composizione negoziata della crisi non può essere superato il limite temporale dei 240 giorni previsto dall’art. 19, co. 5, CCII per le misure protettive concesse a tutela della stessa, neppure prospettandole come misure cautelari, perché tali non sono e non possono diventarlo.
Possono tuttavia essere concesse nuovamente misure protettive, non più a protezione della CNC, ma in funzione del buon esito dello strumento prescelto all’esito della CNC, ove esso sia stato già individuato e coltivato prima dello scadere dei 240 giorni, fino alla scadenza annuale prevista dall’art. 8 CCII. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)



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