Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34086 - pubb. 09/01/2026
Circa l’atto di frode nel Concordato Minore: estraneità rispetto alla nozione di meritevolezza
Tribunale Bolzano, 12 Novembre 2025. Est. Fleischmann.
Concordato minore - Ammissibilità - Atto di frode - Distinzione dal giudizio di meritevolezza - Sussistenza - Caratteri della frode
Ai fini dell’ammissibilità del concordato minore ex art. 77 CCII, va chiarito che la frode è concetto distinto dalla meritevolezza - requisito, quest’ultimo, espunto dalla disciplina concordataria sin dal D.l. 35/2005 e non menzionato dagli artt. 74 e ss. CCII – consistendo essa in una condotta del debitore idonea ad alterare la percezione dei fatti, tale da offrire ai creditori una rappresentazione infedele, in moda da esprimere un voto inconsapevole (frode soggettiva) o come utilizzo del concordato per fini diversi da quello della soluzione della crisi, ossia quello di validare precedenti atti pregiudizievoli per i creditori, preordinati al successivo ingresso nella procedura concorsuale, così da imporre ai creditori una soluzione irragionevole della crisi (frode oggettiva).
Rileva, quindi, anche una condotta potenzialmente idonea a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[Principio affermato dal Tribunale in sede di rigetto della contestazione di inammissibilità mossa dall’Agenzia delle Entrate, riguardante la circostanza che il socio accomandatario della proponente abbia omesso di riferire di aver costituito una srl, la quale avrebbe acquisito la clientela della sua precedente attività individuale, limitando, in qualità di coobbligato, le proprie garanzie patrimoniali a favore dei creditori]
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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