Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3322 - pubb. 07/03/2011
Informazione relativa alla specifica operazione e onere della prova
Tribunale Monza, 25 Gennaio 2011. Est. Serena Sommariva.
Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi relativi alla specifica operazione - Funzione - Onere della prova gravante sul intermediario.
Il precetto contenuto nell'articolo 28, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998, il quale vieta agli intermediari di effettuare e consigliare operazioni senza aver prima fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, assolve alla funzione di fare in modo che il cliente, a prescindere dal profilo di rischio conservativo o speculativo, sia in ogni caso adeguatamente informato dall'operatore circa le caratteristiche dei prodotti oggetto delle singole negoziazioni, in modo che l'ordine sia impartito con piena cognizione di causa; tale specifico corredo informativo si aggiunge a quello già contenuto nel documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, con la conseguenza che l'intermediario è gravato dall'onere di dimostrare di aver fornito all'investitore dette specifiche informazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Lorenzo Grassano
Doveri informativi dell’intermediario, singole operazioni
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