Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32894 - pubb. 29/03/2025

Azione Revocatoria ed Esenzione relativa ai pagamenti “nei termini d’uso” nel codice della crisi

Tribunale Varese, 26 Febbraio 2025. Est. Tagliapietra.


Revocatoria – Esenzione relativa ai pagamenti “nei termini d’uso” – Pagamenti di “beni e servizi” – Nozione – Attività di assistenza contabile, legale e tributaria – Esclusione


Revocatoria – Esenzione relativa ai pagamenti “nei termini d’uso” – Pagamenti eseguiti da società posta in liquidazione e non più operativa – Applicabilità – Esclusione


Revocatoria – Esenzione relativa ai pagamenti a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro – Nozione



L’esimente da revocatoria relativa ai pagamenti “nei termini d’uso”, di cui all’art. 166, comma 3, lett. a), CCII, attiene ai pagamenti di “beni e servizi” inerenti l’esercizio dell’impresa in senso stretto, nell’ambito dei quali non rientrano indifferentemente tutti i pagamenti inerenti l’attività aziendale, ma unicamente le forniture che risultino oggettivamente collegate all’esercizio della specifica attività d’impresa e che si inseriscono propriamente nella struttura organizzativa produttiva o commerciale con la funzione specifica di monetizzare il valore dei cespiti aziendali, sicchè non può ritenersi tale l’attività di assistenza contabile, legale e tributaria svolta dalla convenuta in favore della società in bonis.


La circostanza che i pagamenti siano stati effettuati da società posta in liquidazione non può ritenersi di per sé ostativa all’applicazione dell’esenzione da revocatoria relativa ai pagamenti “nei termini d’uso”, di cui all’art. 166, comma 3, lett. a), CCII, dovendosi invece valutare caso per caso se l’impresa sia o meno ancora in esercizio, perché nella prima ipotesi i pagamenti delle forniture di beni e servizi funzionali a consentire la prosecuzione dell’attività, se eseguiti nei termini d’uso, sfuggono a revocatoria, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi quando si tratti di pagamenti eseguiti dopo la cessazione di ogni attività produttiva o ad estinzione di debiti riferiti al periodo in cui la società era ancora operativa, non essendo tali atti solutori diretti a garantire la continuità aziendale del debitore che rappresenta la ratio sottesa a detta esenzione.


L’esenzione da revocatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore “a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati”, di cui all’art. 166, comma 3, lettera f), CCII, deve essere riferita, primariamente, a coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa in favore della società in bonis in forma subordinata o, in alternativa, secondo gli schemi delle relazioni coordinate o continuative, spesso assimilate normativamente al lavoro subordinato, in ragione della comune esigenza di tutela, derivante dall’inserimento sostanziale nell’altrui organizzazione lavorativa per il carattere non sporadico né contingente dell’attività prestata, ed è applicabile anche alle ipotesi di dipendenza di tipo economico e non solo a quelle di dipendenza sotto il profilo dello svolgimento dell’attività lavorativa e da declinarsi come soggezione agli ordini e alle direttive del datore di lavoro. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato




Segnalazione e massime dell’Avv. Francesco Dimundo


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