Diritto Tributario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32336 - pubb. 06/12/2024
L'illegittimità dell'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non comporta ex se la responsabilità risarcitoria dell'agente della riscossione
Cassazione civile, sez. III, 26 Settembre 2024, n. 25755. Pres. Scrima. Est. Tassone.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Omessa preventiva comunicazione - Responsabilità risarcitoria - Illegittimità dell'atto della P.A. - Sufficienza - Esclusione - Imputazione sotto il profilo della colpa - Necessità - Fattispecie
L'illegittimità dell'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, derivante dall'omissione della comunicazione preventiva sull'iscrizione, non comporta ex se la responsabilità risarcitoria dell'agente della riscossione, essendo necessario verificare la sussistenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la colpa dell'agente della riscossione, il quale aveva proceduto all'iscrizione in relazione alla disciplina normativa vigente ratione temporis, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca). (massima ufficiale)
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