Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31960 - pubb. 27/09/2024

Assegno bancario non protestato e azione di regresso

Cassazione civile, sez. III, 25 Luglio 2024, n. 20738. Pres. Travaglino. Est. Spaziani.


TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - REGRESSO - Verso gli altri obbligati cartolari - Presupposti - Levata del protesto - Azione nei confronti dell'emittente del titolo - Necessità del protesto - Esclusione - Ragioni - Fattispecie riguardante azione esperita con procedimento monitorio fondato sui titoli di credito



In caso di omesso pagamento di assegno bancario e in mancanza della levata del protesto nei confronti del traente, il portatore non può esercitare l'azione di regresso contro gli obbligati cambiari, ma mantiene i suoi diritti contro l'emittente del titolo, che non dispone di azione di regresso e, dunque, non è portatore di un interesse tutelato dalla legge al tempestivo protesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente escluso i presupposti per l'esercizio dell'azione causale di regresso - esercitata, con ricorso monitorio, da parte del portatore degli assegni nei confronti dei giranti e del traente -, senza considerare che quattro dei dieci titoli azionati erano stati protestati e che l'emittente doveva ritenersi obbligato per l'intero importo indicato da tutti i titoli, a prescindere dal protesto). (massima ufficiale)




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