Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3173 - pubb. 28/02/2011

Giudizio di interdizione e trasmissione diretta, da parte del magistrato istruttore, degli atti al giudice tutelare per l'amministrazione di sostegno

Tribunale Varese, 16 Febbraio 2011. Est. Buffone.


Giudizio di Interdizione – Accertata inadeguatezza della misura della interdizione in corso di processo – Poteri d’Ufficio del giudice istruttore – Art. 418 c.c. – Trasmissione al Giudice tutelare del fascicolo – Sentenza di rigetto dell’interdizione – Necessità – Esclusione.



Se il giudice dell’interdizione, in corso di processo, reputa che la misura dell’amministrazione di sostegno sia più adeguata, può d’ufficio trasmettere gli atti al giudice tutelare ex art. 418 c.c. In questo caso la trasmissione avviene a cura del magistrato istruttore e senza necessità della pronuncia del collegio di rigetto della domanda di interdizione. Depone in tal senso il testo letterale della disposizione, che nel secondo comma parla di tribunale e nel terzo invece di giudice e che, comunque, espressamente abilita il giudice a disporre “la trasmissione del procedimento al giudice tutelare”. Comunque l’interpretazione in tal senso è imposta sul piano teleologico - funzionale: l’intenzione del legislatore è quella di evitare alla persona incapace un processo inutile (che si conclude con il rigetto della domanda di interdizione) a discapito delle esigenze impellenti di protezione (rallentate dal dover attendere la pronuncia di rigetto) così proponendosi un meccanismo di switch  procedimentale, in cui si passa direttamente dal procedimento di interdizione a quello di amministrazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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