Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31671 - pubb. 16/07/2024
Revoca dell’ammissione al concordato preventivo, atti in frode e disclosure del debitore sulle condotte pregresse
Tribunale Torre Annunziata, 14 Giugno 2024. Pres. Abete. Est. Magliulo.
Tribunale – Concordato preventivo – Revoca
Sebbene una delle novità più rilevanti della novella del 2005 sia l’eliminazione del requisito della meritevolezza del debitore, l’art. 173 L.F. continua a sancire la revoca dell’ammissione al concordato nel caso in cui siano stati compiuti atti di frode da parte dell’imprenditore in crisi, sicché deve ritenersi che al debitore è tuttora richiesta una condotta sostanzialmente corretta nella predisposizione della proposta concordataria e che il tribunale è chiamato a verificare il rispetto delle regole di correttezza e buona fede che presidiano l’esercizio del potere di autoregolamentazione della crisi d’impresa.
Non essendo più il concordato preventivo un istituto riservato all’imprenditore onesto ma sfortunato, l’art. 173 L.F. va interpretato nel senso che non qualsiasi atto fraudolento o astrattamente idoneo a determinare un pregiudizio per i creditori dell’impresa, specie se verificatosi diverso tempo addietro rispetto alla proposta di concordato, può assumere rilevanza ai fini della revoca ma solo le condotte che siano specificatamente finalizzate a trarre in inganno il ceto creditorio in vista dell’adunanza di cui all’art. 174 L.F., inficiandone il voto.
In tale ottica la disclosure del debitore sulle proprie condotte pregresse fa venir meno il presupposto applicativo della norma, fermo restando il superamento del limite dell’abuso del diritto che è ravvisabile ogniqualvolta emerga la prova che determinati comportamenti depauperativi del patrimonio siano stati posti in essere con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, ponendo i creditori di fronte ad una situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali, in modo da indurli ad accettare una proposta comunque ed inevitabilmente migliore della prospettiva liquidatoria. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli
Testo Integrale