Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31618 - pubb. 09/07/2024

Atti di gestione del rapporto locativo compiuti dal debitore esecutato senza spendita della qualità di custode o autorizzazione del giudice dell'esecuzione

Cassazione civile, sez. III, 05 Giugno 2024, n. 15678. Pres. Frasca. Est. Iannello.


Bene pignorato - Atti di gestione del rapporto locativo compiuti dal debitore esecutato senza spendita della qualità di custode o autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Inefficacia - Sussistenza - Estinzione della procedura esecutiva - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie



Gli atti di gestione del rapporto locativo ad uso diverso - come la registrazione tardiva del contratto o il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 l. n. 392 del 1978 - compiuti durante la procedura esecutiva dall'esecutato non nella sua qualità di custode (o in tale qualità, ma in mancanza della autorizzazione del giudice dell'esecuzione) sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore, anche in caso di estinzione della procedura esecutiva per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile anteriore alla prima scadenza del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valido il diniego di rinnovo - per la scadenza del 31 marzo 2017, in forza di un contratto stipulato il 31 marzo 2011 e registrato il 19 gennaio 2016 - in pendenza di una procedura esecutiva sul bene locato, iniziata nel 2014, evidenziando, altresì, l'inopponibilità del contratto stante la radicale inefficacia della sua registrazione effettuata dal locatore successivamente al pignoramento). (massima ufficiale)




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