Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31545 - pubb. 05/06/2020

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Cassazione civile, sez. I, 23 Aprile 1987, n. 3919. Pres. Vela. Est. Rocchi.


CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - - PROVVISTA COSTITUITA DA APERTURA DI CREDITO - ACCREDITO DI SOMME RIMESSE DA TERZI O PROVENIENTI DA DISTINTA POSIZIONE DEBITORIA DELL'ISTITUTO DI CREDITO - NATURA DELLA OPERAZIONE - EFFETTI - OBBLIGAZIONE AUTONOMA DELLA BANCA - ESCLUSIONE - ATTO RIPRISTINATORIO DELLA DISPONIBILITÀ DEL CORRENTISTA O SOLUTORIO DEL DEBITO RISULTANTE DAL SALDO CONTABILE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - VERSAMENTI EFFETTUATI SUL CONTO DEL CORRENTISTA POI FALLITO - ASSOGGETTABILITÀ A REVOCATORIA FALLIMENTARE - CONDIZIONI - LIMITI



L'accredito, da parte di una banca, in un conto corrente assistito da apertura di credito, di somme rimesse da terzi o provenienti da distinta posizione debitoria dell'istituto di credito, costituisce un'operazione che, salvo patto contrario, s'inserisce nell'ambito dell'unitario complesso rapporto di conto corrente e non realizza un'obbligazione autonoma della banca di rimettere al cliente le somme riscosse, suscettibile di compensazione legale con il saldo passivo, in quanto determina una semplice variazione quantitativa del debito del correntista, la quale può configurare, secondo le circostanze, o un atto ripristinatorio della disponibilità del correntista medesimo, ovvero un atto direttamente solutorio del debito di questi, risultante dal saldo contabile. Pertanto i versamenti effettuati sul conto corrente bancario del correntista fallito, assistito da un'apertura di credito assumono contenuto solutorio e sono assoggettabili a revocatoria fallimentare, quando la banca abbia anticipatamente chiuso il conto, recuperando a proprio favore, con prelievo della provvista del correntista, parte del fido utilizzato da quest'ultimo. (massima ufficiale)