Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31519 - pubb. 09/08/2017

.

Cassazione civile, sez. I, 04 Febbraio 2000, n. 1225. Pres. Rocchi. Est. Gisotti.


APERTURA DI CREDITO BANCARIO - Requisiti - Differenza rispetto al contratto di mutuo



Mentre con il contratto di apertura di credito bancario, ai sensi degli artt. 1842 e 1852 cod.civ., la banca si obbliga a tenere una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a disposizione del cliente, il quale ha diritto di disporre della stessa in più volte, secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti (come previsto dall'art. 1843 cod.civ. cit.) ovvero in qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo l'apertura del credito; invece il mutuo è un contratto reale con il quale una parte consegna all'altra, che si obbliga a restituirla, una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili. L'interpretazione dell'atto negoziale per l'inquadramento nell'una o nell'altra figura contrattuale è rimessa alla valutazione del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (massima ufficiale)




Testo Integrale