Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31433 - pubb. 20/06/2024
Tribunale di Bologna - Compensazione pecuniaria riconosciuta al passeggero di volo aereo giunto a destinazione con nove ore di ritardo
Tribunale Bologna, 26 Aprile 2024. Est. Costanzo.
Volo aereo – Ritardo – Art. 7 comma 1 lett. c), Reg. 261/04 – Riforma della sentenza del giudice di pace
Il Tribunale di Bologna, quale giudice d’appello, ha accolto la domanda del passeggero di volo areo, giunto a destinazione con nove ore di ritardo, di compensazione pecuniaria nella misura di euro 600,00 oltre interessi.
Il primo giudice aveva infatti respinto la domanda basandosi su un errata lettura dei documenti, introducendo un fatto neppure allegato dalla compagnia aerea, rimasta contumace, e privo di riscontro negli atti di causa, omettendo di rilevare che Iberia, gravata sul punto dell’onere di allegazione e prova (cfr. Cass., sez. III, ord. 23 gennaio 2018, n. 1584), rimanendo contumace non ha in alcun modo giustificato il negato imbarco. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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