Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31423 - pubb. 18/06/2024

Potere degli enti locali di effettuare la riscossione coattiva anche eligendo l'affidamento in esazione a soggetti terzi

Appello Milano, 14 Maggio 2024. Pres. Bonaretti. Est. Orsenigo.


Riscossione coattiva delle entrate da parte degli Enti territoriali ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639 – Possibilità per i concessionari regolarmente iscritti all'albo di avvalersi della procedura della c.d. ingiunzione fiscale



L’ordinamento giuridico riconosce agli enti territoriali il potere di effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili (art. 7, comma 2 lettera gg-quater D.L. 13.05.2011, n. 70 riproduttivo dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 248 del 2007 tutt’oggi in vigore per effetto della legge n. 44 del 2012, di conversione del D.L. 2 marzo 2012 n. 16).
Va, quindi, chiarito che gli enti territoriali, come i Comuni, hanno anche la facoltà di disciplinare in modo autonomo con regolamento le proprie entrate, anche tributarie (art. 52 D. Lgs. 15.12.1997 n. 446) compresa quella di affidare a terzi il loro recupero e segnatamente, anche via disgiunta, le fasi di accertamento e riscossione (comma 5 del medesimo articolo 52); che, inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2 sexies, del D.L. n. 209 del 2002, i comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili. (Angelo Di Santo, Luca Cagliani) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Angelo Di Santo e Avv. Luca Cagliani del Foro di Lecco


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