Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31400 - pubb. 14/06/2024

Rito del lavoro: impugnazione solo dopo il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione

Cassazione civile, sez. III, 16 Maggio 2024, n. 13599. Pres. Frasca. Est. Rossello.


Procedimento di primo grado - Sentenza - Lettura del dispositivo - Ricorso per cassazione notificato dopo la lettura ma prima del deposito della motivazione - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso - Preclusione ex art. 358 c.p.c. - Insussistenza - Limiti - Fattispecie



Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione, salva l'eccezionale ipotesi dell'appello con riserva di motivi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo in udienza e prima del deposito suddetto, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso, non ostandovi il disposto dell'art. 358 c.p.c., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame - e non anche la semplice pendenza di una impugnazione in sé inammissibile o improcedibile - vale a precludere la sua valida rinnovazione, sempre che il termine utile non sia ancora decorso. (Principio affermato in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada). (massima ufficiale)




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