Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31396 - pubb. 13/06/2024

La liquidazione controllata va aperta anche in assenza di beni o redditi

Tribunale Rieti, 03 Giugno 2024. Pres. De Angelis. Est. Colonnello.


Liquidazione Controllata - Apertura della procedura - Assenza di beni o redditi minimali - Ammissibilità



Rispetto al contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità di una liquidazione che abbia ad oggetto la messa a disposizione dei creditori, sostanzialmente, di una quota del solo reddito del debitore, ritiene questo Tribunale che la normativa sopravvenuta, ed altresì l'entrata in vigore del Codice della crisi, deve indurre a ritenere preferibile la tesi estensiva. Invero, la “nuova” liquidazione controllata è divenuta, da “beneficio” richiedibile solo dal debitore, una vera e propria procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, in considerazione dell'attuale assimilazione della liquidazione controllata alla figura “maggiore” della liquidazione giudiziale, certamente possibile anche nei casi di assenza di attivo (così Trib. Bologna 4.8.2020, Trib. Milano 12.1.2023).
Tale impostazione estensiva si impone anche allorquando le somme ricavabili dalla liquidazione appaiano idonee solo alla rifusione delle spese in prededuzione, tenuto conto della natura “universale” ed obbligata della liquidazione controllata anche in assenza di beni, in ragione dell'estensione della legittimazione al creditore ex art. 268 CCI (non tenuto ad indagini sulla consistenza patrimoniale del proprio debitore), nonché dell'arresto della procedura di liquidazione controllata laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all'art. 233 CCI operato dall'art. 276 CCI (ciò che confermerebbe che la liquidazione a carico del sovraindebitato possa essere aperta anche senza beni da liquidare e senza diritti da esercitare, salvo poi doversi procedere alla sua chiusura per il combinato disposto dei citati articoli, al pari di quanto avviene con la liquidazione giudiziale).
L'apertura della liquidazione controllata non può, pertanto, essere negata, anche in caso di attivo assente o minimale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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