Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31370 - pubb. 11/06/2024

Tribunale di Bologna - Riforma del processo civile e fissazione di udienza anticipata per la discussione di questione pregiudiziale che potrebbe definire il giudizio

Tribunale Bologna, 06 Maggio 2024. Est. Costanzo.


Processo ordinario di cognizione - Nuova disciplina - Fissazione di una udienza anticipata ad opera del giudice - Immediata discussione di questione pregiudiziale che potrebbe definire il giudizio



Seppur non espressamente prevista dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, la fissazione di una udienza anticipata ad opera del giudice, cui spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.), non è vietata ed anzi può contribuire a raggiungere gli «obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio» perseguiti dalla riforma Cartabia (art. 1, comma 1, l. 26 novembre 2021, n. 206), in attuazione del generale principio di economia processuale (art. 97 cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 cost.).


Nel caso di specie, è opportuna l’immediata discussione nel contraddittorio delle parti della questione pregiudiziale attinente alla tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la decisione della quale è già possibile allo stato degli atti e potrebbe definire il giudizio, rendendo superfluo il deposito delle memorie integrative; in tale prospettiva, gli artt. 175, 187, commi da 1 a 3, 279, comma 2, n. 2, 80-bis disp. att., c.p.c., rimasti immutati dopo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 nonostante l’anticipazione delle barriere preclusive ad un momento anteriore all’udienza ex art. 183 c.p.c., paiono suscettibili di una ragionevole rilettura, coerente con le finalità perseguite dalla riforma Cartabia e coi principi costituzionali in tema di processo civile, tale da consentire, ove non sia necessario (come anche nel caso di specie) attendere il deposito delle memorie di cui all’art. 171-ter c.p.c. ma pur sempre dopo un confronto diretto coi difensori, l’immediato passaggio della causa in decisione all’esito di una udienza appositamente fissata dal giudice, in data anteriore a quella dell’udienza indicata per la comparizione nell’atto di citazione (art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.) o differita d’ufficio (come nel caso di specie) ex artt. 168-bis, comma 4, e 80, comma 1, disp. att., c.p.c. ed oggi regolata dal novellato art. 183 c.p.c. (così Trib. Bologna, sez. II, decr. 22 dicembre 2023 e, per ragioni attinenti al merito, Trib. Bologna, sez. II, decr. 3 novembre 2023; con riferimento alla discussione sull’istanza ex art. 648 c.p.c., v. Trib. Bologna, sez. II, decr. 21 settembre 2023, Trib. Bologna, sez. II, ord. 15 novembre 2023 e, con riguardo anche alla chiamata del terzo ad opera dell’opponente e alla questione di procedibilità, Trib. Bologna, sez. II, decr. 15 aprile 2024). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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