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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31362 - pubb. 07/06/2024
Corte di cassazione – La notifica a mezzo PEC si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente
Cassazione civile, sez. I, 29 Aprile 2024, n. 11380. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.
Notifica telematica - Momento di perfezionamento - Generazione della ricevuta di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente
Nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, non è quello della spedizione del messaggio pec, in quanto incompatibile con il dettato normativo (per il quale la “prova dell’avvenuta spedizione” è data soltanto, come stabilito dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 68/2005, dalla ricevuta di accettazione: Cass. n. 1519 del 2023, in motiv.), ma neppure quello in cui è generato il messaggio di “ricevuta di avvenuta consegna” (cd. RdAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, come ha ritenuto la corte d’appello (e sostenuto da una parte della giurisprudenza di questa Corte: Cass. n. 9087 del 2023).
L’unico momento rilevante, ai fini della verifica circa la tempestività della notifica telematica dell’atto processuale, è, piuttosto, alla luce del combinato disposto dei già citati artt. 3- bis, comma 3, della l. n. 53/1994, e 6, comma 1, d.P.R. n. 68/2005, nonché dell’art. 16-septies cit., nel testo risultante dalla pronuncia additiva di incostituzionalità più volte richiamata (“la notificazione si considera perfezionata … al momento di generazione della predetta ricevuta”), quello di generazione della ricevuta di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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