Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31357 - pubb. 07/06/2024

Risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e prova del nesso di causa tra la condotta del debitore e inadempimento

Cassazione civile, sez. III, 09 Maggio 2024, n. 12760. Pres. Travaglino. Est. Gorgoni.


Responsabilità contrattuale - Nesso di causalità materiale - Assorbimento nell'inadempimento - Interpretazione - Irrilevanza del nesso di causalità - Esclusione - Onere della prova - Contenuto - Ragioni - Fattispecie



In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso). (massima ufficiale)




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