Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31327 - pubb. 04/06/2024

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: esclusa l’universalità oggettiva dei beni

Tribunale Avellino, 11 Aprile 2024. Est. Russolillo.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Universalità dei beni – Necessità – Esclusione – Prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione – Estraneità del bene e del debito dal piano – Conseguenze



Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non è posta l’alternativa, propria delle procedure concordatarie, fra procedura di continuità e liquidatoria, con la conseguenza che l’esclusione di taluni beni dalla liquidazione è da ritenersi sempre possibile in quanto consentita dal generale principio di libertà dei contenuti della proposta sancito dall’art. 67 co. 1 CCII.
Non va, pertanto, condiviso l’orientamento secondo cui la norma sulla prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione ex art. 67, co. 5, CCII costituisce l’unica eccezione possibile alla regola della concorsualità, la quale imporrebbe, invece, in ogni caso la liquidazione di tutti i beni del debitore (c.d. principio di universalità oggettiva).
Piuttosto l’eccezionalità della disposizione va ricercata nella prevista possibilità, in caso di prosecuzione del mutuo, di considerare il creditore ipotecario soggetto estraneo alla procedura, come tale non legittimato a contestarne la convenienza, nonché di trattare il credito al di fuori del piano e di eseguire, in presenza delle necessarie risorse ed in assenza di pregiudizio per i creditori, il pagamento delle rate nei termini dell’ammortamento negoziale, anche se eccedenti la durata della procedura, senza la necessità di osservare le regole di graduazione e proporzionalità del concorso dei creditori.
Al di fuori dell’ipotesi descritta la conservazione dei beni resta comunque possibile, ma a condizione che il credito ipotecario, in tal caso da considerare all’interno del piano come interamente scaduto, sia soddisfatto secondo le regole del concorso e riceva una soddisfazione non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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