Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31249 - pubb. 22/05/2024

L’apertura della liquidazione controllata non presuppone una ‘proposta’ ai creditori

Tribunale Arezzo, 08 Maggio 2024. Pres., est. Pani.


Liquidazione Controllata – Necessità di formulazione di una proposta ai creditore – Esclusione – Carattere universale della liquidazione – Sussistenza



Sebbene sovente il debitore sovraindebitato presenti il ricorso ex art. 268 CCII strutturando una “proposta” in favore dei creditori, l’iniziativa volta all’apertura della liquidazione controllata non può presupporre in alcun modo una proposta suscettibile di avallo da parte dei creditori o del Tribunale, diversamente dalle altre procedure volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento; ciò significa che, con l’apertura della liquidazione controllata, si verifica l’integrale spoliazione del debitore del proprio attivo, che passa in gestione a un organo tecnico terzo incaricato puramente e semplicemente di liquidarlo nell’interesse del ceto creditorio. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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