Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31090 - pubb. 23/04/2024
Tribunale di Bologna – Opposizione a decreto ingiuntivo e fissazione di udienza anticipata su provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., mediazione obbligatoria e chiamata di terzo
Tribunale Bologna, 15 Aprile 2024. Est. Costanzo.
Processo civile – Opposizione a decreto ingiuntivo – Rito Cartabia – Provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. – Fissazione di udienza anticipata
Benché non espressamente contemplata, non è preclusa al giudice che ne sia richiesto, titolare del potere di direzione del procedimento (art. 175 c.p.c.), la possibilità di fissare un’apposita udienza, la «prima udienza» in senso cronologico cui si riferisce l’art. 648 c.p.c., in una data anteriore a quella destinata alla prima comparizione personale delle parti e alla trattazione della causa (art. 183 c.p.c., cui si collegano, tra gli altri, gli artt. 171-bis e 171-ter c.p.c. nonché l’art. 163-bis c.p.c.), e ciò allo scopo di sentire le parti o almeno i difensori sull’istanza di concessione dell’esecuzione provvisoria, totale o parziale, e decidere su di essa, emettendo un’ordinanza «che opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare», esercitando il potere discrezionale attribuitogli dall’art. 648 c.p.c. (Trib. Bologna, decr. 21 settembre 2023).
Né può ritenersi che l'attore opponente (convenuto in senso sostanziale) sia pregiudicato dalla possibilità di una pronuncia anticipata sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione, vuoi perché l’opponente ha comunque l’onere di proporre difese che siano «ontologicamente complete ed esaustive», caratterizzate da «una particolare esaustività dell'atto di opposizione», tanto più che secondo la nuova disciplina degli atti introduttivi i fatti e gli elementi di diritto a sostegno delle domande e delle difese vanno illustrati «in modo chiaro e specifico»; vuoi perché è possibile adottare ai sensi dell’art. 175 c.p.c. meccanismi di riequilibrio, ad esempio autorizzando l’opponente a depositare una sintetica memoria, secondo modi e tempi correlati e proporzionati alla maggiore o minore complessità del caso da discutere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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