Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31070 - pubb. 18/04/2024

Assoggettamento alla imposta di registro della sentenza che accerta l’interposizione fittizia di persona nel contratto ad effetti reali

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 23 Febbraio 2024, n. 4950. Pres. Stalla. Est. Lo Sardo.


Sentenza che accerta l’interposizione fittizia di persona - Contratto ad effetti reali - Assoggettamento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa - Fondamento



La sentenza che accerta l'interposizione fittizia di persona in un contratto ad effetti reali, riconoscendo, al contempo, che il trasferimento del bene dal terzo contraente all'interposto è inefficace in quanto meramente apparente e che, viceversa, il trasferimento del bene si è effettivamente prodotto dal terzo contraente all'interponente, in forza dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti coinvolti, è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 4 e 10, comma 2, della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, giacché la statuizione giudiziale si risolve nel riconoscimento dell'acquisto ab origine del bene in favore dell'interponente in luogo dell'interposto, essendo unico il reale beneficiario del trasferimento derivante dal contratto già assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale; pertanto, nel caso in cui l'acquisto per interposta persona sia seguito da un'alienazione simulata con riguardo al medesimo bene, la sentenza che riconosca, al contempo, l'interposizione fittizia in relazione al contratto di acquisto e la simulazione (assoluta o relativa) in relazione al contratto di alienazione del medesimo bene, articolandosi in autonomi capi contenenti distinte statuizioni su diversi e successivi contratti ad effetti reali, sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per ogni accertamento, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. (massima ufficiale)




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