Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30960 - pubb. 18/05/2023

Procedure di insolvenza e competenza internazionale – Trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro dopo la presentazione della domanda di apertura della procedura principale di insolvenza

Corte Giustizia UE C-723/20, 24 Marzo 2022. Pres. Regan. Est. Jarukaitis.


Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedure di insolvenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza internazionale – Trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro dopo la presentazione della domanda di apertura della procedura principale di insolvenza – Causa C-723/20



L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale conserva una competenza esclusiva ad aprire una siffatta procedura qualora il centro degli interessi principali del debitore sia trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione di tale domanda, ma prima che detto giudice si sia pronunciato su quest’ultima. Di conseguenza, e nei limiti in cui tale regolamento rimanga applicabile a detta domanda, il giudice di un altro Stato membro successivamente investito di una domanda presentata agli stessi fini non può, in linea di principio, dichiararsi competente ad aprire una procedura di insolvenza principale finché il primo giudice non si sia pronunciato e abbia declinato la propria competenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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