Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30772 - pubb. 05/03/2024
Fallimento della c.d. supersocietà di fatto: accertamento dell'esistenza di detto ente occulto o di fatto e dell'insolvenza ad esso riferibile
Cassazione civile, sez. I, 29 Dicembre 2023, n. 36378. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - SOCIETÀ DI FATTO - IN GENERE - Società di fatto - Accertamento autonomo - Scoperta dopo il fallimento di uno dei soci - Debiti assunti da quest'ultimo - Imputabilità alla società di fatto
La dichiarazione di fallimento della c.d. supersocietà di fatto postula un autonomo accertamento sia dell'esistenza di detto ente occulto o di fatto, sia di un'insolvenza ad esso positivamente riferibile, indipendente da quella relativa al socio, se del caso, già dichiarato fallito. Nondimeno, qualora, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale o societario, risulti che la relativa impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (id est una cd. "supersocietà" di fatto), i debiti assunti da tale soggetto in relazione all'impresa che si palesa sostanzialmente sociale sono giuridicamente imputabili alla società occulta. (massima ufficiale)
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