Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30749 - pubb. 01/03/2024
Nullità dei contratti di lavoro a termine conclusi con la pubblica amministrazione per mancanza di forma scritta ad substantiam
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 01 Febbraio 2024, n. 2992. Pres. Marotta. Est. Zuliani.
Nullità dei contratti di lavoro a termine conclusi con la pubblica amministrazione, per mancanza di forma scritta ad substantiam - Conseguenze - Agevolazione probatoria in merito al "danno comunitario" - Sussistenza - Fondamento
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la tutela del lavoratore precario, come sancita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del relativo nesso causale, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per difetto di forma scritta, in quanto la mancanza di forma scritta realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale e a garanzia della certezza dell'assetto temporale del rapporto di lavoro a termine, funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE. (massima ufficiale)
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