Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30451 - pubb. 18/01/2024

Giudizio per cassazione ed erroneità dell'ammissione o della mancata ammissione di prova documentale in appello

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 Novembre 2023, n. 32815. Pres. Esposito. Est. Amendola.


Giudizio per cassazione - Erroneità dell'ammissione o della mancata ammissione di prova documentale in appello - Error in procedendo - Poteri del giudice di legittimità - Apprezzamento di indispensabilità - Necessità - Contenuto



Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa. (massima ufficiale)




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