Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30330 - pubb. 19/12/2023

Liquidazione Controllata ad istanza del creditore: in assenza dell’OCC sarà il liquidatore a richiedere la chiusura della procedura in carenza di attivo

Tribunale Bergamo, 07 Dicembre 2023. Pres. De Simone. Est. Conca.


Liquidazione Controllata – Istanza del creditore – Apertura della procedura – Necessità dell’assistenza dell’OCC – Esclusione – Verifica successiva dell’assenza di attivo liquidabile – Chiusura della procedura ad istanza del liquidatore – Ammissibilità



La necessaria “assistenza” dell’OCC è prevista dall’art. 269 CCII con esclusivo riferimento alla domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore e non anche con riferimento alla domanda formulata dal creditore; trattasi di un’assistenza deputata a sopperire all’assenza di una necessaria difesa tecnica (potendo il debitore presentare la domanda personalmente) e finalizzata ad attestare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, senza che l’iniziativa “ostile” da parte del creditore possa essere impedita o ritardata dall’insussistente contributo dell’OCC, perché non designato, ferma la possibilità per il liquidatore nominato, valutata l’insussistenza di attività liquidatoria in alcun modo utile per la massa, di chiedere l’immediata chiusura della liquidazione stessa, in ispecie in caso di carenza di risorse per il pagamento di spese in prededuzione. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. Marco Anesa di Bergamo

Massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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