Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30306 - pubb. 14/12/2023

Nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo

Cassazione civile, sez. III, 16 Ottobre 2023, n. 28647. Pres. Frasca. Est. Iannello.


APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE - Notifica di un secondo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo - Osservanza del termine breve decorrente dal primo appello - Effetto di proroga del termine lungo - Esclusione - Assoggettamento al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza - Necessità - Fondamento



Nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione "indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se - nelle ipotesi predette - maturata anteriormente a quella del termine breve. (massima ufficiale)




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