Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30248 - pubb. 06/12/2023
Recesso del conduttore per gravi motivi riguardanti la congiuntura economica favorevole che non poteva essere rilevata alla sottoscrizione del contratto
Cassazione civile, sez. III, 17 Luglio 2023, n. 20503. Pres. Frasca. Est. Condello.
IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE – RECESSO DEL CONDUTTORE – Gravi motivi – Congiuntura economica favorevole – Accertamento del giudice di merito – Criteri – Fattispecie
In tema di contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, qualora, a fondamento del recesso ex art. 27, comma 8, della l. n. 392 del 1978, il conduttore deduca il sopravvenuto andamento favorevole della congiuntura aziendale, la gravosità della persistenza del rapporto locativo deve essere valutata oggettivamente ed in concreto, utilizzando come parametri comparativi, da un lato, la dimensione e le caratteristiche del bene locato e del nuovo locale e, dall'altro, le nuove esigenze di produzione e di commercio dell'azienda, non essendo – di per sé – sufficiente l'incremento del fatturato aziendale o del personale lavorante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimità del recesso del conduttore, a fronte dell'incremento di sole sette unità del personale necessitante di una postazione fissa, tenuto conto altresì che la superficie destinata ad uso ufficio nell'immobile oggetto di locazione era superiore a quella di cui la società conduttrice disponeva nel nuovo immobile). (massima ufficiale)
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