Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30226 - pubb. 02/12/2023

Rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e condanna alle spese del giudizio di opposizione

Cassazione civile, sez. II, 02 Novembre 2023, n. 30380. Pres. Manna. Est. Criscuolo.


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Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002. (massima ufficiale)




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