Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30209 - pubb. 30/11/2023

Errore materiale: ripristino della simmetria tra quanto deciso ed estrinsecazione formale

Corte di Giustizia Tributaria Regionale Brindisi, 16 Giugno 2023. Pres. Perna. Est. Natali.


Errore materiale – Tesi restrittiva – Ripristino della simmetria tra quanto deciso e la sua estrinsecazione formale – Unica ipotesi ammissibile


Errore materiale – Concezione “nuova e evolutiva” – Ammissibilità – Condizioni – Profili decisori omessi e "vincolati" – Limiti – Tutela del legittimo affidamento – Configurabilità


Profili decisori omessi e "vincolati" – Definizione – Limite – Configurabilità – Relazione di consequenzialità logica necessaria rispetto a decisione – Sussistenza


Correzione degli errori materiali – Ragionevole durata del processo e del giusto processo –  Funzionalità – Configurabilità



Deve ritenersi superata la tesi più restrittiva che – muovendo dalla distinzione fra errore materiale, abilitante all’istanza di correzione materiale, da una parte ed errore di giudizio, dall’altra – ha affermato che la correggibilità è in funzione non della revisione del giudizio ovvero della volontà precettiva espressa dal Giudice, bensì unicamente della sua non corretta materiale esternazione al fine di ripristinare la simmetria tra quanto deciso e la sua estrinsecazione formale.


Deve accogliersi una concezione “nuova e evolutiva” di errore, correggibile con tale strumento processuale, quale omissione non solo di tipo materiale, ma anche inerente alla portata contenutistica del precetto giudiziale, purchè la richiesta inerisca a quei profili decisori "omessi" ma che abbiano contenuto vincolato, imponendosi al Giudice il rispetto anche del legittimo affidamento riposto dalle parti in un certo assetto regolatorio, ovvero quello definito dalla sentenza o del provvedimento; parti che devono essere tutelate da decisioni giudiziali “a sorpresa” non prevedibili con l’ordinaria diligenza.


Devono ritenersi statuizioni “vincolate” quelle che, in virtù di quanto già statuito, si pongono quali comandi che avrebbero dovuto essere contenuti nella pronuncia con carattere di necessità, perché logica e univoca conseguenza dell’iter motivazionale espresso o delle decisioni assunte, ponendosi con esse in una relazione "di tipo biunovoco" come la condanna relativa ad un garante o ad un debitore solidale, quando, con la sentenza sia stato accertato, rispettivamente, il debito dell’obbligato principale o del condebitore (e anche i primi siano stati evocati in giudizio, senza che il Giudice abbia – anche solo indirettamente – distinto le due posizioni.


Il procedimento di correzione degli errori materiali appare il più consono a salvaguardare l'effettività dei principi costituzionali ed eurounitari della ragionevole durata del processo e del giusto processo, rinvenienti il proprio fondamento negli artt. 111 Cost., nonché 6 e 13 Cedu; principi che impongono al giudice, anche nell'interpretazione della disciplina relativa di rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l'inutile dispendio di attività processuali, non giustificate nè dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, nè da effettive garanzie di difesa. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


[Nel caso di specie, la parte aveva richiesto di precisare che l'importo di cui alla sentenza e indicato quale prezzo dovesse essere considerato al lordo – e non al netto – dell’Iva ed effettivamente dagli atti di causa emergeva come l’accertamento avesse avuto riguardo a tale primo parametro, dal momento che il prezzo medio di un coperto, a differenza di quanto statuito, era stato determinato dalla stessa agenzia delle entrate in € 25,00 al lordo dell’iva e non al netto come erroneamente statuito. L’accoglimento dell’istanza ha determinato la correzione consequenziale dell’importo complessivo dei ricavi.]




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