Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30059 - pubb. 08/11/2023

Cessione in blocco di crediti, legittimazione del Cessionario e revoca del decreto ingiuntivo con condanna della cessionaria al pagamento delle spese processuali

Tribunale Lanciano, 31 Ottobre 2023. Est. Boncompagni.


Cessione in blocco di crediti - Legittimazione del Cessionario - Contestazione dell’opponente - Difetto di legittimazione attiva - Accoglimento dell’eccezione - Revoca del decreto ingiuntivo - Condanna della cessionaria al pagamento delle spese processuali



Il mero fatto della pubblicazione della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria.


Per cui deve ritenersi che solo la produzione in giudizio del contratto di cessione ovvero dell’elenco dei crediti oggetto di cessione avrebbe consentito di ritenere provata l’avvenuta cessione e, dunque, la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla società cessionaria.


Sostiene il Tribunale di Lanciano che “È peraltro rimesso ai singoli debitori l’onere di verificare l’avvenuta cessione dei loro debiti accedendo al sito internet indicato nell’avviso (in cui si dà unicamente atto che sono messi a disposizione i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno), osservandosi, al riguardo, che, secondo quanto condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito, il rinvio al sito internet al fine della verifica dell’inclusione del credito nella cessione in blocco deve ritenersi tuttavia inidoneo a sopperire al difetto di prova in questa sede dell’inclusione del credito oggetto di causa tra quelli oggetto di cessione, dovendo al riguardo rilevarsi il testo dell’annuncio pubblicato sulla Gazzetta deve essere munito del requisito dell’autosufficienza ai fini dell’individuazione dei crediti ceduti (così, Corte d’Appello di L’Aquila, 14 luglio 2022, n. 1070; in senso conforme, Corte d’appello di L’Aquila, 17 gennaio 2023); conclusivamente, deve trovare accoglimento il motivo di opposizione fondato sul difetto di titolarità soggettiva del credito in discorso in capo all’odierna opposta, con conseguente assorbimento degli ulteriori profili dedotti con l’atto di citazione”. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara - www.avvocatoargento.it


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