Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29923 - pubb. 17/10/2023
Legittimazione del singolo condòmino a tutela del diritto di comproprietà
Cassazione civile, sez. II, 14 Giugno 2023, n. 16934. Pres. Manna. Est. Falaschi.
Condominio edifici - Legittimazione del singolo condòmino a tutela del diritto di comproprietà - Legittimazione concorrente o aggiuntiva rispetto all’amministratore e legittimazione autonoma - Rilevanza della volontà degli altri condomini - Esclusione - Fattispecie
In tema di condominio negli edifici, il singolo condòmino, che intenda tutelare il proprio diritto di comproprietario "pro quota" dei beni comuni, oltre ad avere legittimazione concorrente e aggiuntiva rispetto a quella dell'amministratore nei giudizi in cui questi abbia già assunto legittimamente la difesa, è altrettanto legittimato a promuovere azioni (o a resistere ad azioni proposte da altri), senza che assuma a tal fine rilevanza la volontà degli altri condomini. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, a fronte dell'azione esercitata dal singolo condòmino onde ottenere lo sgombero delle parti comuni da mobilio e la rimozione della canna fumaria realizzata sulla sommità del fabbricato, aveva escluso che costituisse l'esercizio dell'azione giudiziaria fosse subordinato alla convocazione dell'assemblea condominiale, affermata viceversa dal giudice di primo grado). (massima ufficiale)
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