Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29897 - pubb. 12/10/2023

Il credito assistito dal privilegio ex art. 37, comma 3, della l. n. 317 del 1991, prevale rispetto a ogni altro titolo di prelazione mobiliare

Cassazione civile, sez. I, 27 Luglio 2023, n. 22925. Pres. Cristiano. Est. Perrino.


Fallimento - Credito privilegiato ex art. 37, comma 3, della l. n. 317 del 1991 - Priorità rispetto agli altri privilegi mobiliari - Eccezioni - Conseguenze in caso di insinuazione tardiva - Rapporto con eventuali precedenti riparti parziali



Il credito assistito dal privilegio ex art. 37, comma 3, della l. n. 317 del 1991, prevale rispetto a ogni altro titolo di prelazione mobiliare, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. Conseguentemente, anche qualora l'insinuazione di detto credito sia stata tardivamente proposta, il suo titolare conserva un diritto di soddisfacimento integrale sulle somme ancora da ripartire in occasione del primo riparto successivo all'ammissione, dovendo perciò in primo luogo essergli attribuita la quota eventualmente assegnata ai creditori di pari grado nei precedenti riparti, quindi inserito, per la parte residua, nel riparto in corso secondo il grado di competenza. (massima ufficiale)




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