Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29894 - pubb. 12/10/2023
Il trasferimento di una domanda, rivolgendola nei confronti di persona diversa, comporta l'introduzione di una domanda nuova
Cassazione civile, sez. III, 20 Settembre 2023, n. 26888. Pres. Scarano. Est. Graziosi.
Trasferimento di domanda nei confronti di un soggetto diverso non avente causa dall’originario convenuto - Domanda nuova - Inammissibilità - Soggetto già presente nel processo - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie
Non è ammissibile il trasferimento di una domanda, rivolgendola nei confronti di persona diversa rispetto all'originario convenuto e non avente causa da quest'ultimo (e, dunque, al di fuori delle ipotesi dell'art. 110 c.p.c. o dell'art. 111, commi 2 e 3, c.p.c.), in quanto comporta l'introduzione di una domanda nuova, senza che assuma rilievo la circostanza che il differente destinatario sia presente nel processo, non essendo comunque parte in rapporto all'originaria domanda. (Principio affermato in relazione a fattispecie in cui la parte, dopo aver proposto in primo grado, in via principale, una domanda volta alla declaratoria di nullità di due contratti con condanna delle controparti contrattuali al risarcimento danni e, in via subordinata, una domanda volta all'accertamento della responsabilità precontrattuale anche di un terzo soggetto, in appello aveva rivolto la domanda principale anche nei confronti di quest'ultimo, il quale, peraltro, non era stato parte di tali contratti). (massima ufficiale)
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