Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29891 - pubb. 11/10/2023

Anche il tribunale di Parma ammette la liquidazione controllata con sola finanza esterna

Tribunale Parma, 20 Settembre 2023. Pres. Ioffredi. Est. Vernizzi.


Liquidazione Controllata - Debitore privo di redditi e beni - Proposta sorretta da finanza esterna di un familiare - Ammissibilità



È ammissibile l’apertura della liquidazione controllata anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori, in assenza di redditi, beni mobili o immobili liquidabili, esclusivamente una somma di denaro erogata da terzi soggetti in funzione della procedura (c.d. “finanza esterna”). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


[Fattispecie in cui il debitore risultava privo di redditi e beni, per cui, a fronte di un passivo complessivamente pari € 59.410,59, l’attivo era costituito da disponibilità liquide per € 10.000 erogate in un’unica soluzione dalla madre del debitore, a titolo di finanza esterna, sufficienti al pagamento integrale dei crediti prededucibili e dell’11,88 % dei creditori chirografari]



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale