Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29523 - pubb. 21/07/2023
Art. 560 c.p.c.: quando il giudice delegato può ordinare la liberazione dell'immobile
Tribunale Roma, 26 Giugno 2023. Pres. La Malfa. Est. Coluccio.
Fallimento - Emissione da parte del giudice delegato di ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. - Presupposti
L’art. 560 c.p.c. consente al giudice delegato di ordinare la liberazione non solo quando l'immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione ma anche quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
Secondo l’interpretazione letterale della norma, l’ordine di liberazione può dunque essere pacificamente emesso senza le richieste formalità, previste dall’art 605 c.p.c., qualora l’immobile sia occupato da soggetti diversi dall’esecutato o dal suo nucleo familiare, privi di titolo. (Lorenza Dolfini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Lorenza Dolfini
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