Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29490 - pubb. 15/07/2023

Appello incidentale tardivo e omessa contestazione del fondamento dell’azione risarcitoria

Cassazione civile, sez. III, 13 Giugno 2023, n. 16899. Pres. Travaglino. Est. Iannello.


Sentenza di primo grado - Domanda risarcitoria dell’attore contro il convenuto - Accoglimento - Domanda di garanzia del convenuto contro un terzo - Accoglimento - Appello principale del terzo garante attinente esclusivamente all’esistenza o ai limiti del rapporto di garanzia - Appello incidentale tardivo - Omessa contestazione del fondamento dell’azione risarcitoria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento



Qualora la sentenza di primo grado abbia accolto la domanda risarcitoria dell'attore contro il convenuto ed altresì la domanda di garanzia impropria del convenuto nei confronti di un terzo, ove quest'ultimo abbia proposto appello volto esclusivamente a contestare l'esistenza o i limiti del rapporto di garanzia, l'impugnazione incidentale tardiva del convenuto relativa all'obbligazione garantita deve ritenersi inammissibile in quanto, essendo le due cause divenute scindibili, non essendo più in discussione l'esistenza o la misura dell'obbligazione garantita, la relativa statuizione è passata in giudicato in mancanza di impugnazione tempestiva. (massima ufficiale)




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