Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29462 - pubb. 11/07/2023
Ristrutturazione dei debiti del consumatore: la Corte d'Appello di Firenze si rivolge alla Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.
Appello Firenze, 20 Giugno 2023. Pres. Monti. Est. Nannipieri.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Decreto di inammissibilità - Impugnazione
Domanda di concordato minore - Decreto di inammissibilità - Reclamo - Giudice competente
Ristrutturazione dei debiti - Cessata attività imprenditoriale
Art. 33, comma 3, CCI - Imprenditore individuale - Inammissibilità del concordato minore liquidatorio
La Corte d'Appello di Firenze ha rimesso alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., la soluzione delle seguenti questioni di diritto:
- se sia proponibile o meno reclamo avverso il decreto di inammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunziato dal giudice designato in sede di vaglio preliminare ex art. 70, comma 1, CCI, prima della pubblicazione e della comunicazione ai creditori
- se sia proponibile o meno il reclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di concordato minore pronunziato dal giudice designato in sede di vaglio preliminare ex art. 78, comma 1, CCI, prima della comunicazione ai creditori,
- se, in ipotesi di ritenuta ammissibilità dell’impugnazione, il reclamo sia proponibile dinanzi alla Corte di Appello ovvero dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.
- se sia ammissibile o meno una procedura ex art. 67 CCI proposta da persona fisica che non esercita da tempo alcuna attività imprenditoriale e che, al momento della domanda giudiziale, “agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale”, con piano che preveda la ristrutturazione di debiti derivanti anche, in misura significativa od addirittura prevalente, dalla cessata attività di impresa.
- se il disposto dell’art. 33, comma 3, CCI sia riferibile o meno anche all’imprenditore individuale e se determini inammissibilità pure del concordato minore liquidatorio, con conseguente possibilità per l’imprenditore individuale cancellato con debiti derivanti anche dalla pregressa attività imprenditoriale di richiedere unicamente la liquidazione giudiziale controllata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Ezio Ferrari
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