Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29345 - pubb. 21/06/2023
Liquidazione Controllata: ammissibile l’affitto d’azienda e/o l’esercizio provvisorio
Tribunale Bologna, 14 Giugno 2023. Pres. Guernelli. Est. Atzori.
Liquidazione Controllata - Affitto d’azienda e/o esercizio provvisorio - Ammissibilità
Nella liquidazione controllata sono utilizzabili strumenti quali l’affitto di azienda o l’esercizio provvisorio, come disposto dall’art. 272 CCII che espressamente richiama il quarto comma dell’art. 213, per il quale, nella liquidazione giudiziale, il programma di liquidazione deve indicare “gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco”.
Non è pertanto condivisibile l’assunto per cui, con specifico riferimento all’esercizio provvisorio e all’affitto di azienda, essi non sarebbero strumenti di gestione dinamica compatibili con la liquidazione controllata (essendo quest’ultima una procedura esclusivamente liquidatoria) perché, in realtà, tale procedura condivide con la liquidazione giudiziale non solo la natura esclusivamente liquidatoria ma anche il target del massimo soddisfacimento dei creditori attraverso gli atti di liquidazione. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
(Fattispecie in cui l’insolvente è una impresa agricola che ha allegato di aver ricevuto di recente una richiesta di fornitura di insetti da parte di un soggetto terzo per circa € 50.000,00; inoltre, a ridosso della presentazione del ricorso, l’imprenditore è stato contattato da una Cooperativa che “intenderebbe valutare un contratto d’affitto temporaneo (fino alla vendita del compendio) dell'azienda”).
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini
mancini@studiomanciniassociati.it
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