Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29340 - pubb. 20/06/2023

Concordato preventivo: quando le informazioni contenute nella proposta devono riguardare anche fatti anteriori

Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 2023, n. 15230. Pres. Cristiano. Est. Vannucci.


Concordato preventivo - Informazioni ai creditori - Fatti anteriori al deposito della proposta



Nel concordato preventivo, svolgono ruolo centrale le informazioni che proposta, piano e relazione del professionista attestante la veridicità dei “dati aziendali” e la fattibilità del piano, debbono (alla luce del contenuto dei documenti depositati dal richiedente l’ammissione) necessariamente dare ai creditori dell’imprenditore in crisi onde consentire a costoro un consapevole esercizio del diritto di voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento, dell’accesso del loro debitore a tale procedura e la cui l’adeguatezza il giudice, anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione, deve controllare.


Tali informazioni, oggettivamente chiare, non debbono solo riguardare fatti risultanti al momento del deposito della domanda di concordato preventivo, bensì debbono avere per oggetto anche accadimenti, anteriori a tale momento, che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione dall’imprenditore offerta della propria crisi, hanno determinato la consistenza del proprio patrimonio (nelle sue componenti del passivo e dell’attivo destinato al soddisfacimento dei creditori), onde consentire ai suoi creditori una consapevole scelta relativa all’approvazione della proposta mediante l’espressione del voto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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