Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28936 - pubb. 29/03/2023

Il giudice adito per la conferma delle misure protettive può riunire le procedure di composizione negoziata?

Tribunale Trento, 14 Gennaio 2023. Est. Sieff.


Composizione negoziata della crisi d'impresa - Misure protettive - Istanze separate - Riunione - Procedura di gruppo



La procedura di composizione della crisi sorge e viene coltivata sulla base di un’autonoma iniziativa di parte, non ha natura giurisdizionale e non è soggetta alla potestà e al controllo del giudice, il quale è chiamato a intervenire solamente a limitati fini (ad esempio di conferma o revoca di misure, ex artt. 19 e 20 CCI, ovvero autorizzativi, ex art. 23 CCI.


Il giudice adito per la conferma delle misure protettive non dispone pertanto di alcun potere di riunione delle procedure di composizione negoziata della crisi, come si ricava dall’art. 25, comma 1, CCI dove prevede che siano le stesse imprese appartenenti ad un unico gruppo a formulare una congiunta istanza di nomina di un singolo esperto, mentre il successivo comma 7 prevede che, nel caso in cui più imprese appartenenti al medesimo gruppo abbiano presentato più istanze di nomina dell’esperto, gli esperti nominati possano successivamente proporre che la composizione negoziata si svolga in modo unitario e dunque prosegua con l’esperto designato di comune accordo, in assenza di intervento giudiziale alcuno.


Lo stesso giudice nemmeno dispone del potere di riunione dei ricorsi ex art. 19 CCI, i quali restano necessariamente collegati a ciascuna procedura di composizione della crisi nell’ambito della quale sono stati formulati.


[Nel caso di specie, il debitore, in sede di conferma delle misure protettive, ha chiesto preliminarmente la riunione delle tre procedure di composizione della crisi, oltre che delle tre individuali istanze ex art. 18 CCI e dei tre ricorsi ex art. 19 CCI, assumendo la ricorrenza dei presupposti della procedura di gruppo, ex art. 25 CCI.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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