Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2867 - pubb. 07/02/2011

Deposito delle azioni ed esclusione dall'assemblea

Tribunale Roma, 24 Novembre 2010. Rel. Raffaella Tronci.


Società per azioni – Assemblea – Partecipazione e diritto al voto –  Illegittima esclusione del socio – Validità delle deliberazioni – Annullabilità.

Società per azioni – Assemblea – Partecipazione e diritto al voto – Deposito delle azioni – Riforma del diritto societario – Autonomia statutaria – Fattispecie.



L'illegittima esclusione da parte del presidente dell'assemblea di società per azioni del diritto di intervento del socio o dell'avente diritto al voto non influisce sulla validità della costituzione dell'assemblea, bensì sulla formazione della volontà della medesima e può, quindi, dar luogo ad una ipotesi non di nullità ma di  annullabilità delle deliberazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il decreto legislativo numero 6 del 2003, che ha riformato la disciplina delle società di capitali e cooperative, ha eliminato la norma inderogabile che consentiva l'intervento in assemblea esclusivamente agli azionisti che avessero provveduto al deposito delle azioni presso la sede legale della società o presso le aziende di credito indicate nell'avviso di convocazione. La nuova normativa consente, infatti, l'intervento in assemblea agli azionisti cui spetta il diritto di voto secondo le disposizioni previste dalla legge o dallo statuto, consentendo così alle parti di regolamentare la fattispecie con apposita disposizione statutaria. (Nel caso di specie, è stata ritenuta illegittima l'esclusione dal voto di un socio che non aveva provveduto al deposito delle azioni, posto che lo statuto della società consentiva la partecipazione all'assemblea e l'esercizio del voto alternativamente a coloro che avessero provveduto al deposito o che fossero titolari di azioni nominative regolarmente iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Nicolini


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