Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28664 - pubb. 08/02/2023

Ruolo del commissario liquidatore nel concordato preventivo con cessione dei beni

Cassazione civile, sez. I, 09 Gennaio 2023, n. 286. Pres. Ferro. Est. Crolla.


Concordato preventivo con cessione dei beni - Ruolo del commissario liquidatore nel



La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione.


Pertanto, per effetto del provvedimento di omologazione del concordato viene meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e, perciò, limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione.


Al commissario liquidatore non compete il potere di proporre istanza di fallimento o di risoluzione del concordato (legittimazione di cui, per effetto della modifica dell’art. 137, comma 1, l.fall., neppure è titolare il commissario), né è configurabile a suo carico alcun obbligo di segnalazione al Pubblico Ministero, al giudice delegato o al comitato dei creditori circa le criticità ed opacità del piano concordatario o le asserite irregolarità nella determinazione del quorum e nel conteggio della maggioranza del voto dei creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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