Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28541 - pubb. 14/01/2023
La pensione di reversibilità, sebbene integrata al minimo, ha natura previdenziale e non assistenziale
Tribunale Catanzaro, 09 Dicembre 2022. Est. Molinaro.
Pensione di reversibilità - Natura - Recupero delle somme percepite in eccedenza
La pensione di reversibilità, seppure abbia delle chiare finalità assistenziali e non sia collegata al possesso di contributi da parte del beneficiario, è un autonomo diritto di natura previdenziale, che sorge in capo ai beneficiari con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del pensionato.
Tutti i lavoratori, infatti, nel versare i contributi previdenziali, pagano un’apposita aliquota destinata a coprire il rischio di invalidità, vecchiaia e superstiti. Trattandosi di un rischio assicurato, legato allo stato di bisogno di determinati familiari, in seguito alla premorienza del lavoratore o del pensionato, si tratta di una prestazione di previdenza e non di assistenza.
Non si applica quindi, il termine decennale in materia di indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. per il recupero di quanto erogato in eccedenza dall’Ente Previdenziale, trovando, invece, applicazione la disciplina del termine annuale previsto dall’art 13 della legge dall’ art. 13 Legge 412 /91.
Note giurisprudenziali La pronuncia chiarisce la disciplina applicabile nel caso di azione di recupero da parte dell’INPS di somme erogate in eccedenza in seguito a liquidazione di pensione di reversibilità integrata al minimo. L’azione di recupero dell’Ente previdenziale, effettuata oltre il termine annuale previsto dall’art. 13 della legge 412 del 1991, su eccezione del ricorrente il quale aveva invocato l’ormai intervenuta sanatoria delle somme annualmente percepite, stante la mancata richiesta entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’Inps era venuta a conoscenza dei redditi, è stata dichiarata tardiva.
Il giudice ha dichiarato inapplicabile l’istituto dell’indebito oggettivo ex art 2033 c.c. e del conseguente termine decennale per il recupero invocato dall’Inps nelle ipotesi di prestazioni di tipo assistenziale, dichiarando l’irripetibilità delle somme percepite dal ricorrente, fino all’anno precedente a quello in cui è stata notificata la richiesta di restituzione. (Pasquale Gallelli) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Pasquale Gallelli
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