Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28534 - pubb. 13/01/2023
La sospensione dell’efficacia del titolo non impedisce la trascrizione del pignoramento
Cassazione civile, sez. III, 22 Dicembre 2022, n. 37558. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.
Esecuzione forzata – Titolo esecutivo – Sospensione – Effetti
Poiché l’esecuzione pende dal momento della notificazione dell’atto di pignoramento, la Corte ha ribadito che la sua trascrizione è solo una formalità, necessaria per l’opponibilità ai terzi, di completamento della relativa fattispecie a formazione progressiva.
Da ciò discende che la dichiarazione di sospensione dell’esecutività del titolo sopravvenuta alla notifica del pignoramento non lo fa venir meno e, quindi, ne è consentita la trascrizione.
E poiché il pignoramento notificato prima della sospensione della esecutività del titolo mantiene inalterata la sua efficacia tra le parti, va consentita la sua trascrizione che è atto volto a completare l’iter complesso a formazione progressiva e, conseguentemente, a rendere opponibile ai terzi il pignoramento notificato.
La sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo incide, quindi, solo sulla prosecuzione del procedimento esecutivo pendete, né determina l’inefficacia degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma ne impedisce solo la prosecuzione ed impone al giudice dell’esecuzione di emettere, di ufficio o su istanza di parte ai sensi dell’art. 486 c.p.c. e senza necessità di una opposizione all’esecuzione, provvedimento ricognitivo di tale sospensione.
Al contrario, con riguardo agli atti posti in essere dopo tale sospensione, è onere delle parti contestarne la validità con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (Renato Perticarari) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Renato Perticarari
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