Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28463 - pubb. 23/12/2022
Cessioni in blocco: la categoria 'crediti deteriorati' è generica e priva di riferimenti certi ed univoci
Tribunale Cassino, 15 Novembre 2022. Est. Pezzella.
Cessione crediti in blocco - Legittimazione attiva - Valore avviso della Gazzetta Ufficiale - Insussistenza - Espressione “crediti deteriorati” - Genericità - Sussistenza - Revoca decreto ingiuntivo - Condanna alle spese di lite
L’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ove non individui il contenuto del contratto di cessione, in caso di contestazione da parte del debitore, non è idoneo a provare l'esistenza del negozio traslativo e, quindi, la “legittimazione sostanziale” del cessionario.
Di fronte ad avvisi di cessione incompleti e di difficile comprensione, il cessionario, in caso di contestazione del debitore, deve fornire la prova del negozio di cessione e del relativo oggetto.
Ove nell'avviso di conferimento di ramo d’azienda pubblicato nella Gazzetta Ufficiale da un cessionario ad un cedente, vi sia il solo riferimento alla categoria dei “crediti deteriorati” senza ulteriori specificazioni, deve ritenersi che tale avviso sia privo degli elementi identificativi del credito che impediscono di ritenere l'oggetto della cessione determinabile "per relationem".
L’espressione “crediti deteriorati”, in quanto generica e priva di riferimenti esterni certi ed univoci, in assenza di elementi di senso contrario segnalati dalla presunta creditrice, lascia incertezze sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, cosicché è oggettivamente impossibile dedurre, anche solo indirettamente, tramite le caratteristiche generali, che lo specifico credito oggetto di causa sia stato anch'esso ceduto. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Raffaele Carbone del foro di Santa Maria Capua Vetere
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