Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2838 - pubb. 23/01/2011
Alienazione di alloggi di edilizia agevolata, liberalizzazione, alienazioni successive alla l. 85/1994 e clausole limitative contenute nelle convenzioni
Tribunale Varese, 09 Dicembre 2010. Pres., est. Buffone.
Legge 865/1971, in regime di edilizia economica – Popolare – Vendita di alloggi di edilizia agevolata – Art. 3 Legge 85/1994 – Effetti sulle convenzioni in essere al momento dell’entrata in vigore della Legge – Liberalizzazione delle attività negoziali – Sussiste.
In tema di vendita di alloggi di edilizia agevolata, l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, nel modificare l'art. 20, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ha liberalizzato, pressoché integralmente, le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei proprietari o assegnatari, stabilendo solo il vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà (o assegnazione), peraltro derogabile, previa autorizzazione della regione, ove sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi. La nuova disciplina è di immediata applicazione, e vale anche per le alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto di convenzioni ed assegnazioni anteriori alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, poiché a seguito dell'abrogazione, da parte di quest'ultima, delle più restrittive disposizioni dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono cadute le clausole, contenute nelle convenzioni tra enti pubblici e cooperative di costruzione di tali alloggi, ispirate alle disposizioni abrogate, ed è venuta meno, per i contratti stipulati in violazione dei limiti di alienazione di cui all'art. 35 della legge n. 865 cit., la nullità prevista da tale norma, non essendo più in vigore il divieto di libera alienabilità post-quinquennale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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