Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28052 - pubb. 20/10/2022

Tutore legale di interdetto, effetti del giuramento e facoltà di costituirsi in giudizio

Tribunale Bologna, 07 Ottobre 2022. Pres. Florini. Est. Salina.


Giuramento prescritto dall’art. 349 c.c. ai fini dell’assunzione della tutela legale – Necessità – Non necessità solo rispetto all’acquisto di alcune facoltà rilevanti all’interno del rapporto tutoriale

Rinnovazione ex art. 291, primo comma, c.p.c. di precedente notifica nulla del ricorso per la riassunzione di un giudizio interrotto e del decreto di fissazione di udienza ex art. 300 c.p.c. ad interdetto legale in persona del tutore legale che, pur nominato ai sensi dell’art. 346 c.c., non abbia ancora prestato il giuramento prescritto dall’art. 349 c.c. – Nullità – Estinzione di diritto del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 307, terzo comma e quarto comma, e 291, terzo comma, c.p.c.



Il tutore legale di un interdetto legale ex art. 32 c.p., benché già nominato ai sensi dell’art. 346 c.c., assume la titolarità dell’ufficio pubblico a cui è stato chiamato solo con la prestazione del giuramento prescritto dall’art. 349 c.c., che costituisce un presupposto indefettibile ed essenziale ai fini dell’effettiva e piena assunzione dell’ufficio e, quindi, dell’acquisto, nella sua massima estensione, della titolarità dei poteri, della capacità e delle facoltà a questo inerenti, ivi compresa la facoltà di costituirsi in un ordinario giudizio di cognizione nell’interesse del “pupillo”, fatte comunque salve, ma per espressa disposizione normativa, le facoltà, esercitabili anche prima del giuramento, di richiedere alla competente autorità giudiziaria l’adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili ai sensi dell’art. 361 c.c., così come di espletare taluni incombenti (ad esempio, inventario, dichiarazione dei debiti, deposito di titoli, ecc.) rilevanti esclusivamente all’interno del c.d. “rapporto tutoriale”, in ogni caso in un’ottica di salvaguardia dei soli interessi sostanziali del “rappresentato” e non anche di quelli, sostanziali e soprattutto processuali, di terzi a questo estranei.

La rinnovazione ex art. 291, primo comma, c.p.c. di precedente notifica nulla del ricorso per la riassunzione di un giudizio interrotto e del decreto di fissazione di udienza ex art. 300 c.p.c. è parimenti affetta da nullità qualora sia stata recapitata ad un tutore legale che, pur già nominato ai sensi dell’art. 346 c.c., non avesse ancora prestato il giuramento prescritto dall’art. 349 c.c., poiché tale soggetto non era legittimato a riceverlo e ad assumere le conseguenti iniziative giudiziali. Di conseguenza, posto che tale seconda notifica nulla non è ulteriormente rinnovabile, il giudizio si estingue di diritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 307, terzo comma e quarto comma, e 291, terzo comma, c.p.c., senza che la dichiarazione di estinzione possa essere impedita dall’eventuale successiva costituzione in giudizio dell’interdetto legale ex art. 32 c.p., in persona del tutore legale che abbia nel frattempo giurato, al solo ed unico scopo di sostenere la predetta estinzione (che, tra l’altro, è rilevabile d’ufficio e, quindi, pure da una delle altre parti costituite), in quanto l’effetto estintivo si è ormai verificato e consolidato. (Gaetano Anzani) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Gaetano Anzani del Foro di Reggio Emilia


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