Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27959 - pubb. 04/10/2022

Legittimazione alla richiesta di fallimento: la nozione di creditore ex art. 6 l.fall. si riferisce anche ai titolari di crediti condizionali

Cassazione civile, sez. I, 02 Agosto 2022, n. 23986. Pres. Ferro. Est. Pazzi.


Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Delegazione o accollo cumulativi – Legittimazione del creditore a ricorrere per la dichiarazione di fallimento dell’obbligato sussidiario solidale – Sussistenza – Fondamento



In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, sussiste la legittimazione attiva del creditore, anche nei confronti dell'obbligato sussidiario solidale, qualora sia stata pattuita una delegazione o accollo cumulativi ed operi il "beneficium ordinis" di cui all'art. 1268, comma 2, c.c., in quanto la nozione di creditore ex art. 6 l.fall. si riferisce letteralmente anche ai titolari di crediti condizionali, ai sensi dell'art. 55 l.fall. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato





Testo Integrale